Sez. 3, Sentenza n. 3278 del 05/03/2003 (Rv. 560894 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI | Decesso di una delle parti dopo la sentenza di annullamento della cassazione - Riassunzione dinanzi al giudice di rinvio operata per iniziativa solo di alcuni degli eredi - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Necessità - Mancanza - Effetti - Nullità della sentenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI
In caso di decesso di una delle parti intervenuta dopo la sentenza di annullamento della cassazione, ove la riassunzione della causa sia validamente intervenuta nei confronti di alcuni soltanto degli eredi della parte defunta (ovvero, come nella specie, sia stata operata per iniziativa di alcuni solo dei coeredi), il giudice di rinvio deve ordinare, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi rimanenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)