Sez. 1, Sentenza n. 2581 del 09/03/1998 (Rv. 513483 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE | Posizione degli eredi - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Fattispecie in tema di giudizio di rinvio.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE
In caso di morte di una parte nel corso del giudizio, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che ove la riassunzione della causa dopo la sentenza di annullamento della Cassazione sia validamente intervenuta nei confronti di alcuni soltanto degli eredi della parte defunta, il giudice di rinvio deve ordinare anche d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli stessi principi sopra richiamati, nei confronti dei coeredi restanti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)