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Sez. 3, Sentenza n. 538 del 19/01/2000 (Rv. 532951 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI | Litisconsorzio processuale - Carattere necessario - Fra gli stessi soggetti del procedimento di cassazione - Conseguenze - Tempestiva citazione di uno solo (o di alcuni soltanto) dei litisconsorti - Integrazione del contraddittorio per disposizione del giudice del rinvio - Necessità.
Stato
decisa il 2000-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532951-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI

In caso di cassazione con rinvio fra "iudicium rescindens" e "iudicium rescissorium" vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che pertanto non può legittimamente costituirsi davanti al giudice di rinvio se non vengono chiamate in giudizio tutte le parti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata, configurandosi la citazione in riassunzione davanti al detto giudice non quale atto di impugnazione, ma come atto di impulso processuale in forza del quale la controversia per i caratteri ed i limiti del giudizio di rinvio da luogo a litisconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione. Ne consegue che nel caso in cui il giudizio di rinvio sia stato tempestivamente instaurato, con la citazione nel termine di legge di una sola o di alcune soltanto di dette parti, il giudice adito deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti alle quali non sia stata effettuata la notificazione dell'atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)