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Sez. L, Sentenza n. 1262 del 26/02/1982 (Rv. 419135 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PRESTATORE DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DA UNA SEDE ALL'ALTRA - RIFIUTO DEL LAVORATORE DI OTTEMPERARE AL RELATIVO ORDINE - LICENZIAMENTO CONSEGUENTE - PROVA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - INEVITABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419135-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PRESTATORE DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DA UNA SEDE ALL'ALTRA - RIFIUTO DEL LAVORATORE DI OTTEMPERARE AL RELATIVO ORDINE - LICENZIAMENTO CONSEGUENTE - PROVA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - INEVITABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In caso di licenziamento ai sensi della prima parte dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 per il rifiuto del lavoratore di ottemperare all'ordine di trasferimento da una Sede all'altra, il datore di lavoro, essendo tenuto, ai sensi dell'art. 5 della legge citata, a fornire la prova del giustificato motivo addotto, deve dimostrare di avere disposto il trasferimento stesso per sopperire a proprie esigenze organizzative e produttive, anche ove non siano operanti le modifiche apportate all'art. 2103 cod. civ. con l'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ma tale dimostrazione non si estende alla sussistenza dell'inevitabilità del provvedimento, sotto il profilo dell'inutilizzabilità del dipendente presso la Sede a qua, che, invece, può essere negata, in via di eccezione, dal lavoratore come strumento per la deduzione dei fatti idonei a provare la non serietà delle ragioni addotte dal datore di lavoro per tale provvedimento ed il conseguente difetto del presupposto di legittimità di questo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)