Sez. 1, Sentenza n. 12412 del 19/09/2000 (Rv. 540280 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Controversie assoggettabili - In materia societaria - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di scioglimento della società.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; pertanto non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società; tale principio si applica anche in ipotesi di società di persone, la quale costituisce, sia sul piano sostanziale che processuale, un centro autonomo di rapporti intersoggettivi diversi e distinti da quelli facenti capo ai singoli soci.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1966, Cod. Civ. art. 2252, Cod. Civ. art. 2272
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)