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Sez. 1, Sentenza n. 3322 del 30/03/1998 (Rv. 514082 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Controversie assoggettabili - In materia societaria - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di domanda di un socio di annullamento di delibera destinante gli utili a riserva oltre il limite minimo di legge, o di domanda di attribuzione di compensi sproporzionati, ai soci amministratori.
Stato
decisa il 1998-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514082-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi: Pertanto non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri l'azione con la quale un socio chieda l'annullamento di una delibera di approvazione del bilancio sul presupposto che essa risulti inficiata da una irregolare destinazione a riserva oltre il limite minimo stabilito dalla legge con conseguente mancata distribuzione degli utili, o l'azione con la quale un socio chieda l'annullamento della delibera con la quale, ai soci di maggioranza aventi la veste di amministratori vengano attribuiti compensi sproporzionati e non coerenti con la situazione economica della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1966, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)