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Sez. 5, Sentenza n. 17501 del 09/12/2002 (Rv. 559081 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Nullità - Sanatoria - Condizioni - Raggiungimento dello scopo - Conseguita effettiva conoscenza dell'atto - Configurabilità - Esclusione - Impugnazione dell'avviso da parte del destinatario della notificazione nulla - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559081-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

L'avviso di rettifica (nella specie, relativo ad imposte sui redditi) ha natura di "provocatio ad opponendum", sicché la nullità della sua notificazione non è sanata dalla sola conseguita conoscenza dell'atto. Il raggiungimento dello scopo di un atto processuale invalido, infatti, quale condizione della sua sanatoria, si verifica solo quando nel procedimento si avvera l'evento successivo cui l'atto è preordinato, ossia quel comportamento della parte che rappresenta l'attuazione dell'obbligo ovvero l'adempimento dell'onere o l'esercizio del potere, la cui concretizzazione era prevista quale effetto dell'atto viziato (nel caso in esame, l'impugnazione dell'avviso da parte del destinatario della notificazione nulla).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 13/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)