Sez. 3, Sentenza n. 8481 del 27/06/1996 Ud. (dep. 18/09/1996) Rv. 206388 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Stoccaggio provvisorio e accumulo temporaneo - Nozioni e differenze - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di smaltimento dei rifiuti, di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per stoccaggio provvisorio deve intendersi la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti in attesa della loro eliminazione sia che il detto immagazzinamento avvenga nei luoghi di produzione sia che esso venga effettuato altrove, sicché solo nell'ipotesi in cui i rifiuti siano trattenuti in attesa del loro ritiro da parte di ditte specializzate e tale ritiro sia frequente e, comunque, a scadenze molto ravvicinate può escludersi che la detenzione dei rifiuti per brevissimi periodi integri lo stoccaggio provvisorio. Proprio per questa caratteristica lo "stoccaggio provvisorio" differisce dallo "accumulo temporaneo", il quale costituisce appunto il risultato finale della "produzione" del rifiuto stesso, precariamente ammassato, sotto il diretto controllo del produttore, in attesa di smaltimento, mentre lo "stoccaggio provvisorio" si qualifica per il carattere non precario dell'ammasso, non più direttamente controllato dal produttore (quale fase finale del ciclo) e oggettivamente destinato alle ulteriori fasi di smaltimento contemplate nell'art. 16 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. (Nella specie è stato ritenuto che non ricorressero gli estremi dell'accumulo temporaneo perché le batterie esauste erano giacenti da tempo indefinito nel campo deposito dell'imputato e non risultava che lo stesso avesse messo in opera alcuna attività per il regolare smaltimento finale dei rifiuti).
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 16 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)