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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16591 del 21/07/2014 (Rv. 632401 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Dipendenti di enti creditizi - Premio di anzianità e maggiorazione del premio di rendimento - Elemento della retribuzione - Configurabilità - Computabilità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632401-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ

In tema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti creditizi, il premio di anzianità alla scadenza del venticinquesimo anno di servizio e la maggiorazione del premio di rendimento sono da considerarsi, in mancanza di una espressa deroga pattizia, quali elementi della retribuzione da computarsi nella base di calcolo prevista dall'art. 2120 cod. civ. per la determinazione del trattamento di fine rapporto, in quanto compensi non sporadici né occasionali, e che, rigorosamente collegati allo svolgimento del rapporto di lavoro, trovano la loro fonte nella protrazione dell'attività lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 11/04/1991 art. 87, Contr. Coll. 11/07/1999 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)