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Sez. 1, Sentenza n. 4738 del 11/05/1998 (Rv. 515312 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITÀ | Vizi attinenti alla clausola compromissoria - Impugnazione dinanzi alla Corte di appello - Necessità - Doglianza formulata per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515312-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITÀ

I vizi delle clausole compromissorie che diano luogo all'invalidità del titolo di investitura degli arbitri, rientrando nella previsione dell'art. 829, n. 1 cod. proc. civ., si traducono in motivi di nullità della pronuncia arbitrale, da dedursi, come motivi di impugnazione della sentenza, dinanzi alla Corte di appello, e non anche, per la prima volta, in Cassazione (pena la inammissibilità del ricorso), applicandosi anche alle sentenze arbitrali il principio (art. 161, comma primo, del codice di rito) della conversione in motivi di gravame delle cause di nullità della sentenza. Tale, generale principio è applicabile, oltre che nei casi di nullità "stricto sensu" della clausola compromissoria, anche in quelli di vizi comunque influenti sulla operatività di detta clausola, potendosi legittimamente invocare l'inesistenza giuridica del titolo di investitura arbitrale nel solo caso in cui risulti devoluta ad arbitri una controversia non rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario (con conseguente rilevabilità d'ufficio del vizio "de quo" in ogni stato e grado del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)