diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1389 del 25/01/2006 (Rv. 586359 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza - Contestuale iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria - Esclusione del diritto all'iscrizione alla Cassa di previdenza per architetti e ingegneri - Presupposto - Svolgimento effettivo dell'attività tutelata dall'altra forma di previdenza - Necessità.
Stato
decisa il 2006-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586359-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

L'esclusione dalla iscrizione alla Cassa ingegneri e architetti (prevista dall'art. 2 della legge n. 1046 del 1971) per il professionista in relazione al periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (nel caso di specie, la Cassa geometri)non opera per il solo fatto dell'iscrizione dell'ingegnere o architetto ad altra Cassa, essendo necessario anche, ai fini dell'esclusione, che il professionista abbia effettivamente svolto l'attività professionale tutelata dall'altra Cassa.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)