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Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 12/12/1979 (Rv. 403203 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - CONSEGNA DELLA COPIA NOTIFICANDA A PERSONA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403203-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - CONSEGNA DELLA COPIA NOTIFICANDA A PERSONA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - AMMISSIBILITA.*

Nel caso di inosservanza delle regole circa la persona, cui deve essere consegnata la copia del ricorso per Cassazione, puo essere disposta la rinnovazione della notificazione a termini dell'art 291 cod proc civ, che e applicabile anche al giudizio di Cassazione, senza che abbia alcun rilievo la circostanza che nel giudizio di merito l'applicazione della norma predetta comporti ulteriori attivita che non trovano luogo in Sede di legittimita. (Conf 4754/78, mass n 394448; (Conf 591/75, mass n 373905).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)