Sez. 3, Sentenza n. 591 del 14/02/1975 (Rv. 373905 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DEL RICORSO PER CASSAZIONE - NULLITA - SANATORIA - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DEL RICORSO PER CASSAZIONE - NULLITA - SANATORIA - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO.*
La nullita della notificazione del ricorso per Cassazione, come degli Atti di impugnazione in generale, e sanata ex tunc o, nel caso in cui la parte destinataria dell'atto non si sia costituita, mediante la rinnovazione della notificazione disposta dal giudice a norma dell'art 291 cod proc civ, applicabile anche ai procedimenti di impugnazione, ovvero mediante la Costituzione di detta parte, sia pure avvenuta dopo la scadenza del termine per impugnare ed ancorche effettuata al solo fine di eccepire la nullita. (Conf 518/64; 62/62; V 598/73, mass n 362681).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)