Sez. L, Sentenza n. 4754 del 20/10/1978 (Rv. 394448 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO INDICATO DALLA PARTE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO INDICATO DALLA PARTE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La notificazione del ricorso per Cassazione, effettuata in termine ma non nel luogo indicato dalla parte, ai sensi dell'art 330, primo comma, cod proc civ, all'atto della notificazione della sentenza d'appello, non e inesistente, bensi nulla, e sanabile ex tunc mediante la Costituzione della parte, sia pure dopo la scadenza del termine per impugnare ed ancorche effettuata al solo scopo di eccepire la nullita, ovvero, in caso di mancata Costituzione, mediante la rinnovazione della notificazione, disposta ai sensi dell'art 291 cod proc civ. (nella specie, in un primo momento, non essendosi costituito il resistente, era stata disposta la rinnovazione della notificazione, con la quale era stata sanata la precedente nullita; successivamente, il resistente si era costituito). (V 591/75, mass n 373905; (V 1141/66, mass n 322287).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)