Sez. 1, Sentenza n. 1557 del 19/06/1962 (Rv. 252491 - 01)
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE - TRASPORTO - POLIZZA DI CARICO - DOCUMENTO PROBATORIO DEL CONTRATTO DI TRASPORTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE CIVILE SU CONTRATTI PER ADESIONE E SU QUELLI CONCLUSI MEDIANTE MODULI E FORMULARI.*
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE - TRASPORTO - POLIZZA DI CARICO - DOCUMENTO PROBATORIO DEL CONTRATTO DI TRASPORTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE CIVILE SU CONTRATTI PER ADESIONE E SU QUELLI CONCLUSI MEDIANTE MODULI E FORMULARI.*
La polizza di carico non e soltanto titolo rappresentativo della merce (ai fini della negoziabilita della merce in viaggio), ma costituisce anche documento probatorio del contratto di trasporto e, sotto tale profilo, l'originale ritenuto dal vettore marittimo, non negoziabile, deve essere sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante (art 463 cod nav),. E, poiche la polizza, in quanto documento probatorio del concluso contratto di trasporto, attiene ad un negozio sicuramente bilaterale, cio e sufficiente a legittimare, qualora ne ricorrano i normali presupposti, l'applicabilita degli artt 1341 e 1342 cod civ, tutte le volte che il contenuto della polizza venga in discussione ai fini del rapporto di trasporto in essa documentato. (V 4324/57, 934/55, 3832/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Navig. art. 463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)