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Sez. 3, Sentenza n. 7025 del 07/07/1999 (Rv. 528359 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - INDICAZIONE DELLE POLIZZE | Efficacia di titolo di credito per la riconsegna della merce - Principi di letteralità ed autonomia - Applicabilità - Indicazione del luogo di destinazione e della data e del luogo di consegna - Essenzialità per il valore della polizza come titolo di credito - Esclusione - Rilevanza - Soltanto in funzione di possibili eccezioni del vettore.
Stato
decisa il 1999-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528359-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - INDICAZIONE DELLE POLIZZE

Il valore della polizza di carico come titolo di credito alla riconsegna delle merci trasportate si ricollega alla sottoscrizione del documento da parte del vettore, che con essa assume l'obbligo di riconsegnare le merci indicate nel titolo al portatore della polizza stessa. In forza dei principi di autonomia e letteralità, propri dei diritti cartolari, il contenuto del diritto alla riconsegna incorporato nella polizza e della correlativa obbligazione cartolare del vettore si determina in base a quanto risulta dallo stesso documento, mentre resta impedita l'opponibilità al portatore della polizza di eccezioni estranee al titolo e ciò anche con riferimento a quelle inerenti alla disciplina negoziale del contratto di trasporto, in base al quale, dopo il caricamento, la polizza è stata emessa. La mancanza della indicazione del luogo di destinazione della merce e del luogo e della data della consegna, non infirma la validità della polizza di carico come titolo di credito, ma espone il portatore soltanto al rischio di eccezioni del vettore sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 460, Cod. Navig. art. 461

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)