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Sez. 1, Sentenza n. 3039 del 15/11/1973 (Rv. 366761 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA IRROGATRICE DELLA SANZIONE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AL RAPPORTO ED ALLA CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE OD ALLA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI CONTRAVVENZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366761-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA IRROGATRICE DELLA SANZIONE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AL RAPPORTO ED ALLA CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE OD ALLA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI CONTRAVVENZIONE - SUFFICIENZA.*

Ai fini della sussistenza della motivazione nel provvedimento emesso dal prefetto ai sensi dell'art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317 sul nuovo sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali, e sufficiente che in esso si faccia riferimento al rapporto e alla contestazione della infrazione o alla notificazione del verbale relativo all'infrazione, poiche il richiamo a tali Atti importa che, implicitamente, il prefetto ha ritenuto sussistenti i fatti in essi esposti. Ne, in tal modo, il cittadino e impedito di conoscere i fatti addebitatigli, in quanto il provvedimento del prefetto e stato preceduto dalla contestazione della infrazione e dalla successiva verbalizzazione di essa, oppure, se la contestazione non ha avuto luogo, dalla notificazione del verbale accertante la infrazione stessa, secondo quanto prescrive l'art 7 della citata legge. (V 1646/72, mass n 358483).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)