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Sez. 1, Sentenza n. 4547 del 06/08/1979 (Rv. 401050 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA IRROGATRICE DELLA SANZIONE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AL RAPPORTO ED ALLA CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE OD ALLA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI CONTRAVVENZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1979-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401050-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA IRROGATRICE DELLA SANZIONE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AL RAPPORTO ED ALLA CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE OD ALLA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI CONTRAVVENZIONE - SUFFICIENZA.*

L'Obbligo della motivazione dell'ordinanza prefettizia che ingiunge il pagamento di una sanzione amministrativa a norma dell'art 9 della legge 3 maggio 1967, n 317, deve ritenersi osservato quando nel provvedimento suddetto si faccia riferimento al rapporto ed alla contestazione ovvero alla notificazione del verbale relativo all'infrazione, poiche sulla base di tali Atti il prefetto ha valutato la sussistenza dei fatti e degli illeciti e ha proceduto ad irrogare la relativa sanzione. (Conf 3039/73, mass n 366761).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)