Sez. 2, Sentenza n. 323 del 27/01/1975 (Rv. 373559 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PREZZO - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - CONDIZIONI - LIMITI - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL DOMICILIO DEL VENDITORE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PREZZO - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - CONDIZIONI - LIMITI - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL DOMICILIO DEL VENDITORE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - ESCLUSIONE.*
La pattuizione del pagamento a mezzo tratta opera lo spostamento definitivo del locus solutionis dal domicilio del venditore a quello del compratore, e cioe al luogo di residenza del trattario, in cui il titolo cambiario deve essere presentato per il pagamento a norma dell'art 44 della legge cambiaria, solamente nel caso in cui tale modalita di pagamento sia stata stabilita con carattere di esclusivita ed in quello in cui le parti non abbiano dichiarato, con apposita clausola, di voler mantenere ferma, ai fini della Competenza per territorio, la regola generale del pagamento al domicilio del venditore a norma dell'art 1498, ultimo comma, cod civ. tale clausola, in quanto diretta a mantenere come foro facoltativo, ai sensi e agli effetti dell'art 20 cod proc civ, il forum solutionis nel domicilio del venditore, ha carattere confermativo e non derogativo della regola generale fissata dall'art 1498 cod civ, e non deve essere quindi specificamente approvata per iscritto a norma dell'art 1341 cod civ. (Conf 1413/72, mass n 358009; 476/71, mass n 350100).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)