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Sez. 1, Sentenza n. 4317 del 23/10/1989 (Rv. 463926 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - RESIDENZA E DOMICILIO DEL CONVENUTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - MOMENTO RILEVANTE.*
Stato
decisa il 1989-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463926-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - RESIDENZA E DOMICILIO DEL CONVENUTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - MOMENTO RILEVANTE.*

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la residenza ed il domicilio del convenuto - da accertarsi con riferimento alla situazione esistente alla data di notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione della comparizione delle parti - va individuata sulla base delle risultanze anagrafiche, le quali, pur se ammettono prova contraria, non sono superate dalla circostanza del temporaneo allontanamento dal luogo indicato, che non comporta di per sè trasferimento della residenza o del domicilio, mentre è irrilevante che la domanda sia stata notificata al coniuge convenuto nel luogo ove lo stesso si trovava temporaneamente o che in tale luogo, successivamente alla proposizione della domanda, egli abbia trasferito la propria residenza. (Conf 1985/87, mass n 451283; (Conf 4210/81, mass n 414878; (Conf 6455/81, mass n 417278 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)