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Sez. 1, Sentenza n. 1985 del 25/02/1987 (Rv. 451283 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA - RESIDENZA E DOMICILIO DEL CONIUGE CONVENUTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451283-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA - RESIDENZA E DOMICILIO DEL CONIUGE CONVENUTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la residenza (o domicilio) del convenuto al tempo della proposizione della domanda, la quale segna l'inderogabile criterio di collegamento per la Determinazione della Competenza territoriale, deve essere individuata sulla base delle certificazioni anagrafiche, mentre una situazione di fatto diversa rispetto a tali risultante, e sulle medesime prevalente, non può essere ravvisata in base al mero allontanamento di detto coniuge, ove non risulti che esso abbia assunto la consistenza di un effettivo trasferimento altrove del suo centro d'interessi. (V 6455/81, mass n 417278; (V 4210/81, mass n 414878).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)