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Sez. 5 - , Sentenza n. 26616 del 22/02/2019 Ud. (dep. 17/06/2019) Rv. 276638 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Verbali delle sedute della giunta comunale - Atto pubblico fidefaciente - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276638-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Ai fini degli artt. 476, comma secondo e 479 cod. pen., il verbale di una seduta della giunta comunale, redatto dal segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'art. 97, comma 4, lett. a) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è un atto pubblico che, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. (Fattispecie relativa ad un verbale recante la falsa attestazione dell'allontanamento, prima dell'adozione di una delibera, di un assessore che aveva invece partecipato al voto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 2000 art. 97, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)