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Sez. 1, Sentenza n. 1928 del 06/03/1999 (Rv. 526066 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione parziale - Indennità convenuta tra le parti ex art. 40 legge 2359/1865 - Conseguenze - Danni subiti dall'espropriato - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526066-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione parziale, l'indennità concordata tra le parti ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 copre ogni danno, diretto ed indiretto, conseguente all'esproprio, quali, ad esempio, quello derivante dall'interclusione e/o divisione del suolo dell'espropriato, ovvero dalla perdita di accesso alla zona rimasta interclusa a seguito della realizzazione dell'opera di pubblica utilità sulla parte di fondo all'uopo occupata, ovvero, ancora (come nella specie) derivante dallo smottamento conseguente all'afflusso delle acque pluviali dalla zona a monte nell'altra a valle dell'area parzialmente espropriata dopo l'attraversamento della strada (per la cui realizzazione si procedette ad esproprio), sempre che tali danni derivino dalla divisione del terreno e dalla costruzione dell'opera pubblica "tout court".

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)