Sez. 1, Sentenza n. 2938 del 07/02/2008 (Rv. 601658 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Costituzione coattiva del diritto di superficie su una striscia di terreno con necessità di abbattimento di una porzione del fabbricato dell'espropriato ivi insistente - Valutazione della parte residua non espropriata del fabbricato - Considerazione dei danni derivanti in modo diretto ed immediato dall'espropriazione ovvero dall'esecuzione dell'opera pubblica - Computo dei danni derivanti dalla futura maggior esposizione del fabbricato al flusso di traffico veicolare - Esclusione - Ragioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
Nel caso di espropriazione parziale, realizzata con la costituzione coattiva del diritto di superficie su una striscia di terreno e comportante l'abbattimento di una porzione del fabbricato dell'espropriato ivi insistente, l'applicazione del criterio differenziale di cui all'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (riprodotto dal combinato disposto di cui agli artt. 8 legge prov. Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 e 26 legge reg. Trentino Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7) comporta che nella valutazione della parte residua non espropriata del fabbricato siano considerati tutti i danni che traggono origine, sia dall'espropriazione, sia dall'esecuzione dell'opera pubblica o dall'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio cui l'opera stessa risulti destinata. Tale nesso manca per i danni derivanti dalla futura maggior esposizione del fabbricato al flusso di traffico veicolare, trattandosi di pregiudizio destinato ad incidere direttamente sulla proprietà residua come su tutte le altre proprietà che si trovino in prossimità della nuova opera di viabilità.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge Prov. Calabria 15/04/1991 num. 10 art. 8, Legge Reg. Trentino Alto Adige 17/05/1956 num. 6 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)