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Sez. 1, Sentenza n. 7663 del 18/08/1997 (Rv. 506832 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Aree agricole o "non legalmente edificabili" - Criteri di determinazione dell'indennità di esproprio - Eventuali attività extragricole esercitate sul suolo - Attività venatoria - Rilevanza - Esclusione - Espropriazione parziale di aree agricole - Autonoma rilevanza ai fini indennitari dell'attività venatoria esercitata sul fondo - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506832-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Nell'ipotesi di espropriazione di suoli da qualificarsi "agricoli" in senso proprio o in senso ampio (in quanto "non legalmente edificabili"), ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio occorre far riferimento ai criteri dettati dell'art. 15 legge n. 865 del 1971 che menziona come parametri ineliminabili la coltura effettivamente praticata, nonché l'esercizio di azienda agricola, con la conseguenza che risulta irrilevante, ai fini della determinazione della suddetta indennità, l'eventuale attività extragricola che venga esercitata sul suolo (nella specie, attività venatoria). Inoltre, nel caso di espropriazione parziale, l'applicazione della stima differenziale di cui all'art. 40 legge n. 2359 del 1865 è di per sè sufficiente a indennizzare completamente l'espropriato anche nell'ipotesi di espropriazione di aree agricole in senso proprio o in senso ampio (ossia "non legalmente edificabili" ex art. 5 bis legge n. 359 del 1992), con la conseguenza che l'eventuale attività venatoria esercitata sul fondo non costituisce un ulteriore elemento dotato di propria autonomia ai fini indennitari.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)