Sez. 3, Sentenza n. 2368 del 13/11/1965 (Rv. 314438 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - CONSEGNA DELL'ATTO A FAMILIARE NON CONVIVENTE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - CONSEGNA DELL'ATTO A FAMILIARE NON CONVIVENTE.*
La notificazione fatta in mani del fratello del destinatario nella Sede dell'azienda, senza specificare se addetto all'azienda medesima, non e rispondente al precetto di cui all'art 139 cod proc civile, a nulla rilevando l'indicazione che egli fosse fratello del destinatario dell'atto. Non puo considerarsi persona della famiglia il figlio o il fratello che abbia lasciata la famiglia di origine per crearsene una propria, in quanto non basta l'esistenza di un legame di parentela, anche stretto, ad abilitare alla consegna dell'atto se il consegnatario non faccia parte del nucleo familiare del destinatario, mancando in tal caso il presupposto che sta alla base della presunzione legale di cui allo art 139 cod proc civile, la quale si fonda non tanto sul legame di parentela, quanto su di un rapporto di convivenza o di dipendenza che, per la costanza di quotidiani contatti col destinatario dell'atto, da affidamento che l'atto medesimo sara portato a sua conoscenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)