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Sez. U, Sentenza n. 250 del 23/04/1999 (Rv. 525643 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Notificazione presso l'abitazione o presso l'ufficio - Consegna della copia a persona di famiglia convivente - Validità.
Stato
decisa il 1999-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525643-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

In assenza del destinatario, la notificazione o presso l'abitazione dello stesso o presso l'ufficio (o il luogo di esercizio dell'industria o del commercio), in base all'art. 139, secondo comma cod. proc. civ., può avvenire mediante consegna della copia dell'atto a persona di famiglia convivente che si trovi in uno dei luoghi indicati dalla citata norma, anche se non addetta all'ufficio o all'azienda, in quanto l'appartenenza di essa al nucleo familiare, rivelata dal rapporto di convivenza, e l'accettazione della copia dell'atto la rendono idonea a curarne la sollecita consegna al destinatario in base ad un rapporto di fiducia, basato sulla solidarietà connessa a questi vincoli familiari e sul dovere giuridico conseguente all'avvenuta accettazione della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)