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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 1027 del 17/01/2017 (Rv. 642560 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Inoltro a mezzo posta del ricorso introduttivo di giudizio per equa riparazione - Irritualità - Idoneità dell'atto a raggiungere lo scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Sanatoria con effetto dalla data di ricezione dell'atto e non da quella di spedizione.
Stato
decisa il 2017-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642560-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, ricorso introduttivo della domanda di equa riparazione, da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello competente, ex art. 3, comma 1, della l. n. 89 del 2001) realizza - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non deve essere necessariamente compiuta dal difensore, potendo realizzarla anche un "nuncius", può essere comunque idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, comma 3, c.p.c.; in tal caso, tuttavia, detta sanatoria opera con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere e non da quella di spedizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)