Sez. U, Sentenza n. 5160 del 04/03/2009 (Rv. 607475 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - MEMORIA | Invio a mezzo posta dell'atto destinato alla cancelleria - Irritualità - Idoneità dell'atto a raggiungere lo scopo - Configurabilità - Condizioni - Fondamento - Sanatoria del vizio ex art. 156 co. 3 cod. proc. civ. - Effetti dalla data di ricezione dell'atto - Anticipazione al momento della spedizione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - MEMORIA
L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvensionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)