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Sez. 1, Sentenza n. 30638 del 14/02/2017 Cc. (dep. 19/06/2017) Rv. 270959 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - Incompatibilità del giudice che ha adottato il provvedimento "de plano" - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270959-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su inziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice. (Fattispecie di opposizione al rigetto, da parte del magistrato di sorveglianza, di istanza di remissione del debito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 n. 2, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)