Sez. L, Sentenza n. 1804 del 20/02/1988 (Rv. 457773 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - TENTATIVO FACOLTATIVO - COMMISSIONE PROVINCIALE VERBALE - CONTENUTO - CONTROLLO DEL PRETORE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE - TENTATIVO FACOLTATIVO - COMMISSIONE PROVINCIALE VERBALE - CONTENUTO - CONTROLLO DEL PRETORE - ESCLUSIONE.*
Qualora, mediante reciproche concessioni, il datore di lavoro ed il lavoratore definiscano in Sede sindacale, secondo le formalità fissate dall'art. 411 cod. proc. civ., una contesa già in atto, o anche una contesa potenziale in relazione a pretese non ancora esteriorizzate in specifiche istanze, l'inoppugnabilità del relativo negozio transattivo, pure per la parte in cui contenga une rinuncia del lavoratore a propri diritti, secondo l'espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 2113 cod. civ., non richiede che il verbale conciliativo contenga una specifica approvazione per iscritto di detta rinuncia (non ricorrendo ipotesi di applicabilità dell'art. 1341 cod. civ.) né che il verbale stesso venga depositato e sottoposto al controllo del pretore per essere reso esecutivo, restando inoltre irrilevante la circostanza che l'ufficio provinciale del lavoro o la commissione di conciliazione, o i conciliatori nominati dalle rispettive organizzazioni di categoria, abbiano attivamente partecipato alla composizione o si siano limitati a registrare l'accordo intervenuto direttamente fra le parti, dato che in entrambe le ipotesi la presenza di detti organi è idonea a sottrarre il lavoratore ad una condizione di soggezione rispetto al datore di lavoro. (principio affermato con riguardo a conciliazioni stipulate da singoli lavoratori in attuazione dell'accordo sindacale del 17 giugno 1977 sul cosiddetto esodo agevolato e considerate preclusive dell'accoglimento della pretesa di computo del compenso per lavoro straordinario nella Determinazione di competenze indirette). (Conf 5379/86, mass n 447922; (Conf 4413/84, mass n 436306).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)