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Sez. L, Sentenza n. 4413 del 26/07/1984 (Rv. 436306 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DEFINIZIONE DELLA CONTESA EX ART. 411 COD. PROC. CIV. - RINUNCIA DEL LAVORATORE AI PROPRI DIRITTI - INOPPUGNABILITÀ DEL RELATIVO NEGOZIO TRANSATTIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436306-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DEFINIZIONE DELLA CONTESA EX ART. 411 COD. PROC. CIV. - RINUNCIA DEL LAVORATORE AI PROPRI DIRITTI - INOPPUGNABILITÀ DEL RELATIVO NEGOZIO TRANSATTIVO - CONDIZIONI.*

Qualora il datore di lavoro ed il lavoratore definiscano in Sede sindacale, secondo le formalità fissate dall'art. 411 cod. proc. civ., una contesa già in atto, ovvero anche una contesa di natura potenziale in relazione a pretese non ancora esteriorizzate in specifiche istanze, mediante reciproche concessioni, la inoppugnabilità del relativo negozio transattivo, pure per la parte in cui contenga una rinuncia del lavoratore a propri diritti, secondo l'espressa previsione dell'art. 2113 ultimo comma cod. civ., non richiede che il verbale conciliativo contenga una specifica approvazione per iscritto di detta rinuncia (non ricorrendo ipotesi di applicabilità dell'art. 1341 cod. civ.), né che il verbale stesso venga depositato e sottoposto al controllo del pretore per essere reso esecutivo, e prescinde inoltre dalla circostanza che l'ufficio provinciale del lavoro, o la commissione di conciliazione, od i conciliatori nominati dalle rispettive organizzazioni di categoria abbiano attivamente partecipato alla composizione, ovvero si siano limitati a registrare l'accordo intervenuto direttamente fra le parti, dato che, in entrambe le ipotesi, la presenza di detti organi è idonea a sottrarre il lavoratore ad una condizione di soggezione rispetto al datore di lavoro. (V 7092/83, mass n 431710; (V 1846/83, mass n 426678; (V 1846/83, mass n 426679).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)