Sez. L, Sentenza n. 2866 del 11/04/1988 (Rv. 458460 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE NELL'ALBO DEL DISTRETTO COMPRENDENTE IL MANDAMENTO DEL GIUDICE ADITO - NECESSITÀ - MANCANZA - NULLITÀ RADICALE DELL'ATTO INTRODUTTIVO - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE NELL'ALBO DEL DISTRETTO COMPRENDENTE IL MANDAMENTO DEL GIUDICE ADITO - NECESSITÀ - MANCANZA - NULLITÀ RADICALE DELL'ATTO INTRODUTTIVO - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Nei procedimenti davanti al pretore, la rappresentanza processuale della parte - che implica, in particolare, il potere di rivolgere istanze al giudice (jus postulandi) e di compiere gli Atti inerenti al giudizio - può essere conferita (a differenza dell'incarico della cosiddetta difesa tecnica, esercitabile dall'avvocato senza limiti territoriali) soltanto ad un procuratore iscritto nell'albo di procuratori del distretto cui appartiene il mandamento del giudice adito. Pertanto, pure nelle controversie soggette al rito del lavoro (nelle quali la difesa personale della parte è consentita, ai sensi del primo comma dell'art. 417 cod. proc. civ., quando il valore della causa non eccede lire duecentocinquantamila o può essere autorizzata, in virtù della generale previsione del secondo comma dell'art. 82 cod. proc. civ., in considerazione della natura ed entità della causa) è affetto da nullità radicale l'atto introduttivo sottoscritto da procuratore non abilitato ad esercitare nel distretto del pretore adito e tale nullità, che è rilevabile in ogni stato e grado e si estende agli Atti successivi, non è suscettibile di sanatoria, neppure per la successiva Costituzione di procuratore (dell'attore) territorialmente abilitato o per la Costituzione della parte convenuta. (V 4252/86, mass n 447014; (V 4120/85, mass n 441646; (V 2762/84, mass n 434804; (V 1032/83, mass n 425801).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)