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Sez. 1, Sentenza n. 4120 del 11/07/1985 (Rv. 441646 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN PROCURATORE NON ABILITATO NEL DISTRETTO - NULLITÀ ASSOLUTA ED INSANABILE DELL'ATTO - COSTITUZIONE DI ALTRO PROCURATORE ABILITATO NOMINATO CON IL MEDESIMO MANDATO CONFERITO AL PRIMO PROCURATORE - IRRILEVANZA - CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE PROCESSUALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441646-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN PROCURATORE NON ABILITATO NEL DISTRETTO - NULLITÀ ASSOLUTA ED INSANABILE DELL'ATTO - COSTITUZIONE DI ALTRO PROCURATORE ABILITATO NOMINATO CON IL MEDESIMO MANDATO CONFERITO AL PRIMO PROCURATORE - IRRILEVANZA - CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE PROCESSUALE - INAMMISSIBILITÀ.*

La sottoscrizione della citazione, in primo grado o in appello, da parte di un procuratore non abilitato all'Esercizio professionale davanti al giudice adito, perché iscritto nell'albo di un tribunale di altro distretto giudiziario, comporta la nullità assoluta ed insanabile dell'atto stesso, ai sensi dell'art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 5 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. Tale nullità sussiste pure nel caso in cui si costituisca in giudizio altro procuratore abilitato al patrocinio davanti al giudice adito, al quale sia stata conferita la rappresentanza processuale in base allo stesso mandato rilasciato dalla parte al primo procuratore (non abilitato), in quanto la successiva Costituzione in giudizio di procuratore abilitato al patrocinio davanti al giudice adito (o la Costituzione in giudizio della parte chiamata) non possono valere a sanare il vizio di un atto inidoneo a stabilire il contraddittorio, per difetto dello jus postulandi di chi lo ha sottoscritto, come del pari il potere del giudice istruttore ex art. 182 cod. proc. civ. di assegnare alle parti un termine per la regolarizzazione della loro posizione processuale, riferendosi tale disposizione esclusivamente alla diversa ipotesi della cosiddetta capacità processuale. (V 1032/83, mass n 425801; (V 2384/81, mass n 413146; (Conf 4845/82, mass 422845).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)