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Sez. U, Sentenza n. 1032 del 08/02/1983 (Rv. 425801 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - ATTO DI CITAZIONE SOTTOSCRITTO DA UN PROCURATORE NON ABILITATO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DAVANTI AL GIUDICE ADITO - NULLITÀ - ESISTENZA DI UNA ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DI COMPARIZIONE SOTTOSCRITTA DA ALTRO PROCURATORE, ABILITATO AL PATROCINIO DINANZI AL PREDETTO GIUDICE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425801-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - ATTO DI CITAZIONE SOTTOSCRITTO DA UN PROCURATORE NON ABILITATO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DAVANTI AL GIUDICE ADITO - NULLITÀ - ESISTENZA DI UNA ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DI COMPARIZIONE SOTTOSCRITTA DA ALTRO PROCURATORE, ABILITATO AL PATROCINIO DINANZI AL PREDETTO GIUDICE - IRRILEVANZA.*

La nullità assoluta dell'atto di citazione, in quanto sottoscritto da un procuratore non abilitato all'Esercizio professionale davanti al giudice adito, non trova deroga per il caso in cui altro procuratore, abilitato al patrocinio davanti a detto giudice, abbia firmato l'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, integrando questa un atto autonomo e distinto da quello rivolto a costituire il contraddittorio, e non può essere sanata né per effetto della Costituzione del convenuto, né per effetto della Costituzione dell'attore a mezzo di detto secondo procuratore, in forza di mandato conferito in data posteriore alla notificazione della citazione ma anteriore alla Costituzione stessa, tenuto conto che la previsione in tal senso dell'art. 125 secondo comma cod. proc. civ. riguarda la diversa ipotesi in cui la citazione sia stata sottoscritta da un difensore abilitato a quel patrocinio, pure se non ancora munito di procura.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)