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Sez. L, Sentenza n. 6952 del 19/08/1987 (Rv. 455133 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - SUCCESSIVE DOMANDE DI INTEGRAZIONI DELLA MEDESIMA INDENNITÀ - PRECLUSIONE - CONSEGUENZE - GIUDICATO SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI PREVISTO DA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - SUCCESSIVA DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE DELLA PREDETTA INDENNITÀ CON L'INCLUSIONE AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455133-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - SUCCESSIVE DOMANDE DI INTEGRAZIONI DELLA MEDESIMA INDENNITÀ - PRECLUSIONE - CONSEGUENZE - GIUDICATO SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI PREVISTO DA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - SUCCESSIVA DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE DELLA PREDETTA INDENNITÀ CON L'INCLUSIONE AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INAMMISSIBILITÀ.*

La liquidazione dell'indennità di anzianità, compiuta da sentenza passata in giudicato, osta a che il lavoratore possa successivamente agire per conseguire integrazioni della medesima indennità, ancorché in relazione a componenti retributive non dedotte nel precedente giudizio, trattandosi di un unico credito non frazionabile in relazione agli elementi concorrenti alla formazione della base di computo. Pertanto, il giudicato sulla domanda diretta ad ottenere la corresponsione del cosiddetto rimborso contributi previsto dalla contrattazione collettiva in favore dei dipendenti di azienda municipale di trasporti preclude la proponibilità della domanda di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto con l'inclusione del compenso per lavoro straordinario, atteso che la prima domanda, concernendo il trattamento di fine rapporto che matura al momento della cessazione anticipata del rapporto a causa d'inabilità, ha identico petitum mediato rispetto a quella avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di anzianità, essendo, come questa, diretta ad ottenere prestazioni riconducibili allo stesso titolo, costituito dal contratto di lavoro, ed allo stesso momento in cui si perfeziona il diritto. (V 2739/87, mass n 451848; (V 2240/87, mass n 451465; (V 2205/87, mass n 451437; (V 2989/86, mass n 445599; (Conf 3186/79, mass n 399558, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)