Sez. 5, Sentenza n. 1916 del 30/01/2007 (Rv. 596121 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Soggetti passivi - Art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Intermediario pubblicitario - Inclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
In tema di imposta sulla pubblicità, l'intermediario che raccoglie le richieste di pubblicità, qualora ottenga la disponibilità di un impianto pubblicitario mediante un contratto stipulato con il proprietario di esso, diviene, al pari del proprietario e pur non essendo annoverabile tra i fruitori del servizio di pubblicità contemplati dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, soggetto passivo dell'imposta, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, che ai fini impositivi non introduce alcuna differenza in ordine al titolo (" a qualsiasi titolo", anche di natura obbligatoria) da cui dipende la disponibilità dell'impianto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)