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Sez. 5, Sentenza n. 24307 del 18/11/2009 (Rv. 610036 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Soggetto passivo - Individuazione - Criteri - Disponibilità del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario - Rilevanza - Natura reale o obbligatoria del titolo di tale disponibilità - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610036-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE

In tema di imposta sulla pubblicità, l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell'individuare il soggetto passivo, tenuto in via principale al pagamento dell'imposta, in colui che dispone "a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso", non fa differenze in ordine al titolo da cui dipende tale disponibilità che, quindi, può derivare sia dall'esercizio del diritto di proprietà od altro diritto reale, sia dall'esecuzione di un contratto obbligatorio stipulato con chi disponga giuridicamente dell'impianto pubblicitario, ferma restando la responsabilità solidale, prevista dal secondo comma dell'art. 6 cit., di "colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)