Sez. 5, Sentenza n. 4911 del 21/07/1998 Cc. (dep. 19/08/1998) Rv. 211822 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Questione di diritto sorta a seguito di pronuncia della Corte Costituzionale - Sentenza interpretativa di rigetto - Ammissibilità del ricorso - Esclusione - Cognizione entro i limiti dell'effetto devolutivo del ricorso - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO
Le questioni di diritto sostanziale possono esser sollevate per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione - così venendo meno la preclusione per le violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello - sempre che si tratti di deduzioni di pura legittimità o di questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di ius superveniens o di modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all'intervento demolitorio o additivo della Corte Costituzionale. In caso di sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale, la quale ha il limitato effetto di far sorgere nel giudizio "a quo" una preclusione endoprocessuale, ma non è munita dell'efficacia "erga omnes" propria delle sentenze di illegittimità costituzionale, i poteri di cognizione dell Cassazione non possono estendersi oltre i limiti dell'effetto devolutivo del ricorso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)