Sez. 1, Sentenza n. 9509 del 08/09/1999 (Rv. 529720 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Domanda di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 32 lett. D) legge n. 56 1989 - Requisito dei riconoscimenti ottenuti dall'interessato a livello nazionale e internazionale - Portata.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
In tema di iscrizione all'albo degli psicologi, l'art. 32 lett. D legge n. 56 del 1989 - prevedente, in sede di prima applicazione della legge citata, la possibilità di iscrizione nel suddetto albo per coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale - attribuisce funzione essenziale al requisito dei riconoscimenti ottenuti dall'interessato a livello nazionale o internazionale grazie ad un'attività concretamente svolta nel settore specifico, onde tale attività non deve essere stata di tipo ordinario, ma deve essersi espressa in modi qualificati, tali da condurre il soggetto a collocarsi in posizione di particolare distinzione nell'ambito delle discipline psicologiche.
Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)