Sez. 1, Sentenza n. 8319 del 01/09/1997 (Rv. 507411 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Iscrizione in sede di prima applicazione della legge n. 56 del 1989 - Ipotesi ex art. 32, lett. d), di detta legge - Requisito del conseguimento di riconoscimenti a livello nazionale o internazionale - Portata - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
La legge n. 56 del 1989, nel disporre, all'art. 32 lett. d), che, in occasione della prima formazione degli albi degli esercenti la professione di psicologo, "l'iscrizione nell'albo...è consentita...a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale od internazionale", mira non già ad una generica ed onnicomprensiva sanatoria delle situazioni pregresse in atto, ma soltanto ed unicamente a consentire l'iscrizione a coloro che, pur non avendo i requisiti previsti nelle precedenti disposizioni della stessa norma (laurea e pratica nel campo della psicologia), abbiano dimostrato di eccellere nel settore delle discipline psicologiche. Lo si evince sia dal dettato della disposizione in sè e per sè considerato (ed in particolare dalla necessità di riconoscimenti a livelli nazionali od internazionali, il che esclude che possano valere riconoscimenti ottenuti in un ristretto ambito locale) e sia, soprattutto, dal raffronto sistematico tra la stessa disposizione e le diverse previsioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dello stesso art. 32. Ne consegue, innanzitutto, che la disposizione di cui alla lettera d) del richiamato art. 32 debba intendersi come una norma di chiusura, da interpretarsi rigorosamente, ed, inoltre, che l'iscrizione all'albo ai suoi sensi possa essere consentito solo in presenza di due concorrenti requisiti, rappresentati: a) dall'esercizio di un'attività triennale nel campo delle discipline psicologiche, estrinsecatasi, in concreto, in pubblicazioni, ricerche, insegnamento, partecipazione al dibattito culturale nel settore, e, in generale, a prestazioni riconducibili alla professione di psicologo, come definita dall'art. 1 della legge n. 56 del 1989 (fermo restando, nel contempo, che si debba trattare di un'attività svolta ad un livello non ordinario, ma particolarmente qualificato e tale da denotare il possesso di superiori ed eccellenti capacità nella materia); b) dall'effettivo riconoscimento di siffatte superiori capacità attraverso attestazioni non generiche ma specifiche, dettagliate, e provenienti da soggetti, a loro volta, particolarmente qualificati nell'ambito della cultura scientifica.
Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)