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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21881 del 30/08/2019 (Rv. 655165 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Art. 3, commi 1 e 3, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007 - Obbligo di valutazione analitica di tutte le risultanze istruttorie - Insussistenza - Valutazione globale - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655165-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, il disposto dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 251 del 2007, nell'imporre al richiedente di presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, costituisce un aspetto del più generale dovere di collaborazione istruttoria a cui lo stesso è tenuto, ma non fissa una regola di giudizio, sicché la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del successivo comma 3, lett. b), rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, né a compiere l'analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, un'esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5 lett. A, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)