diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 15794 del 12/06/2019 (Rv. 654624 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Onere di esaustiva allegazione dei fatti costitutivi - Sussistenza - Attenuazione dell'onere probatorio ex art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007 - Positivo superamento del vaglio di credibilità soggettiva - Necessità.
Stato
decisa il 2019-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654624-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un'esaustiva allegazione, attraverso l'esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Costituzione art. 10 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)