Sez. 1, Sentenza n. 6090 del 15/11/1982 (Rv. 423774 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - PRESUPPOSTI - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - RINNOVABILITÀ DELLA NOTIFICAZIONE STESSA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - PRESUPPOSTI - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - RINNOVABILITÀ DELLA NOTIFICAZIONE STESSA - ESCLUSIONE.*
La rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 291 cod. proc. civ., è consentita in ipotesi di nullità della notificazione medesima, e non anche, pertanto, in ipotesi di inesistenza, come nel caso di sua esecuzione a mezzo del servizio postale, senza che risulti restituito e prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento, ovvero di sua effettuazione in luogo o presso persona non ricollegabili in alcun modo al destinatario (nella specie, notificazione presso un agente di società assicuratrice dopo che il rapporto di Agenzia era cessato). (V 4541/81, mass n 415255; (V 3888/81, mass n 414536).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)