Sez. 1, Sentenza n. 4541 del 13/07/1981 (Rv. 415255 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO PER POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATA PRODUZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO PER POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATA PRODUZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
La notifica per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e l'avviso di ricevimento, di cui all'art 177 del RD 18 aprile 1940 n 689, e il solo documento che fa piena prova tanto della data di consegna, quanto della persona a mani della quale detta consegna e stata eseguita. Pertanto, ove tale mezzo di notifica sia adottato per il ricorso per Cassazione, la mancata produzione del suindicato documento implica l'inesistenza della notificazione e impone, conseguentemente, la declaratoria di inammissibilita del ricorso, restando esclusa ogni possibilita di rinnovazione ai sensi dell'art 291 cod proc civ. (V 5754/80, mass n 409587, sulla seconda parte; (V 5315/80, mass n 409178, sulla seconda parte; (Conf 3817/80, mass n 407663; (Conf 1471/79, mass n 397805).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 171, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 174, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 175, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 176, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)