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Sez. 3, Sentenza n. 3809 del 25/02/2004 (Rv. 570539 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Atto di citazione in appello nullo per vizi della "vocatio in ius" - Applicabilità dell'art. 164 cod. proc. civ. - Esclusione - Sanabilità della nullità - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello.
Stato
decisa il 2004-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570539-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE

Stante l'inapplicabilità dell'art. 164 cod. proc. civ. - sia nel testo precedente che in quello attuale - al giudizio di appello, la nullità dell'atto di citazione in appello dipendente da vizi della "vocatio in ius" non può essere sanata con la costituzione dell'appellato né con la rinnovazione della citazione, ed è rilevabile anche d'ufficio, in quanto solo l'atto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 cod. proc. civ. è idoneo ad impedire la decadenza dall'impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; ne consegue che il giudizio di appello introdotto a mezzo di un atto di citazione nullo deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)