Sez. 1, Sentenza n. 17951 del 01/07/2008 (Rv. 604115 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Vizi della "vocatio in ius" e della "editio actionis" - Nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ. - Sanatoria delle nullità - Distinzione - Nullità per mancata indicazione del giorno dell'udienza di comparizione e dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7), cod. proc. civ. - Rinnovazione della citazione ad iniziativa dell'appellante - Costituzione del convenuto - Sanatoria "ex tunc" - Onere per l'appellante di una nuova costituzione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE
In relazione alla nullità dell'atto di citazione, la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ., applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 cod. proc. civ., opera una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc", quelli relativi alla "editio actionis" sono sanati con effetto "ex nunc". Ne consegue che - ove nell'atto di appello manchino l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione e l'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7), cod. proc. civ., e l'appellante provveda di sua iniziativa ad una nuova notifica con la correzione degli elementi mancanti - la costituzione del convenuto sana la nullità del primo atto di appello con effetto retroattivo, valendo ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; in tal caso l'appellante non è tenuto ad una nuova costituzione sulla base dell'atto di rinnovazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)