Sez. 5, Sentenza n. 8177 del 11/04/2011 (Rv. 617617 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Eccezione di decadenza ex art. 13 d.P.R. n. 641 del 1972 - Successiva proposizione dell'eccezione di decadenza ex art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973 - Inammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, allorché il contribuente nel ricorso introduttivo eccepisca la decadenza ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, costituisce questione nuova, e come tale inammissibile, la successiva richiesta, avanzata nella memoria di cui all'art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 o nel giudizio di appello, volta all'accertamento della decadenza dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, essendo diverse le fattispecie cui la legge ricollega la decadenza dell'Amministrazione, la prima riguardante il potere di accertamento dell'Ufficio con riferimento al momento in cui è stata commessa la violazione e la seconda concernente la tempestività dell'iscrizione a ruolo in relazione al momento in cui il rimborso è stato eseguito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)