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Sez. 5, Sentenza n. 15740 del 19/09/2012 (Rv. 623767 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Eccezione di prescrizione - Decorso del termine triennale di cui all'art. 221 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Rilevabilità in ogni stato e grado del processo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623767-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, non è rilevabile di ufficio, né deducibile per la prima volta in appello la prescrizione per decorso del termine triennale di cui all'art. 221 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992, adottato dal Consiglio in data 12 ottobre 1992, posto che, a norma degli art. 2938 e 2969 cod. civ., sia l'eccezione di prescrizione dell'obbligazione tributaria sia l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di chiedere al contribuente l'adempimento di tale obbligazione non sono rilevabili d'ufficio, e che in ordine a tale profilo nulla dispone la normativa comunitaria, così da rimettere lo stesso alla legislazione nazionale a condizione che, come costantemente sottolineato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, il regime processuale adottato non sia deteriore rispetto a quello previsto dalla legge nazionale e non sia tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio delle pretese fondate sul diritto comunitario.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, Regolam. Consiglio CEE 23/04/2008 num. 450 art. 68, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2969, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)