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Sez. 5, Sentenza n. 7766 del 03/04/2006 (Rv. 588677 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | Carattere impugnatorio del giudizio tributario - Conseguenze - Oggetto del giudizio - Contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria - Motivi aggiunti - Ammissibilità in primo grado - Limiti - Nuovi motivi in appello - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di contestazione della titolarità passiva del rapporto tributario.
Stato
decisa il 2006-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588677-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

In tema di contenzioso tributario, tanto nella disciplina dettata dall'abrogato d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, quanto in quella introdotta dal vigente d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il meccanismo d'instaurazione del processo è imperniato sull'impugnazione del provvedimento impositivo, volta ad ottenere il sindacato giurisdizionale sulla legittimità formale e sostanziale del medesimo; il carattere impugnatorio del giudizio comporta che l'indagine sul rapporto tributario è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, nonché degli elementi del fatto costitutivo (tra i quali, come nella fattispecie, la titolarità passiva del rapporto tributario), che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con l'unico temperamento, previsto dall'art. 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile "ratione temporis"), costituito dalla possibilità di introdurre con memoria nuovi motivi nel corso del giudizio di primo grado. I motivi d'impugnazione costituiscono la "causa petendi" della domanda di annullamento dell'atto impositivo, con la conseguente inammissibilità dell'introduzione di nuove "causae petendi" in appello, come sancito, nella disciplina vigente, dall'art. 57, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992; tale inammissibilità non è esclusa dall'art. 79 del medesimo d.lgs., risultando pacificamente applicabile, sotto l'imperio della disciplina previgente, l'art. 345 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 79 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)